Statuto

Articolo 1

È costituita l’Associazione culturale, apartitica e apolitica, denominata: “Amici di Leonardo Sciascia”.

L’Associazione ha sede legale in Milano.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie in altre località del territorio nazionale.

L’Associazione può, su delibera del Consiglio Direttivo, far parte o aderire a gruppi, associazioni od enti che perseguano scopi affini a quelli indicati nel successivo articolo 2, a condizione che tale adesione o partecipazione non comporti menomazione del principio di autonomia.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2

L’Associazione non ha per oggetto l’esercizio di attività commerciali e non persegue finalità di lucro. Scopo dell’Associazione è concepire, realizzare e sostenere ogni iniziativa di qualità adeguata ad approfondire la conoscenza e la ricerca relative all’opera e al pensiero di Leonardo Sciascia. L’Associazione ha facoltà di attuare ogni azione ritenuta idonea o necessaria al conseguimento dei propri scopi; tra le altre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. iniziative editoriali, comprese iniziative web, organizzazione di convegni, viaggi, seminari, mostre, conferenze;
  2. organizzazione e animazione di comitati o gruppi di persone che possano favorire le attività dell’Associazione;
  3. istituzione di premi, borse di studio, progetti di ricerca , anche in collaborazione con enti terzi intorno alle tematiche,alla figura e all’opera di Leonardo Sciascia.

Rapporto associativo

Articolo 3

Per essere ammessi come socio è necessario presentare al Consiglio una domanda scritta, anche email, oppure tramite appositi formulari predisposti attraverso il sito Web dell’Associazione, aderire senza riserve alle norme statutarie ed assumere l’impegno di versare le quote annuali di adesione, nei termini fissati dal Consiglio stesso.

I soci collettivi hanno diritto a farsi rappresentare da un delegato nella riunione di studio e nelle assemblee.

Non sono ammessi soci temporanei.

La qualità di socio si perde per mancato rinnovo del versamento delle quote o per decesso.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire con l'applicazione delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni.

Articolo 4

Le quote o i contributi associativi versati dai soci sono non trasmissibili a terzi, soci compresi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono in alcun modo rivalutabili.

Articolo 5

Le persone, gli enti e le imprese che intendono contribuire al conseguimento degli scopi dell'Associazione possono associarsi versando la quota annuale determinata dal Consiglio direttivo a seconda del “pacchetto servizi” richiesto (“pacchetto base” o “pacchetto completo”).

Ai soci che acquistano il “pacchetto completo” sono riconosciuti tutti i benefici associativi previsti, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cartella con incisione d'autore in tiratura limitata; libri; pubblicazioni periodiche dell'Associazione; accessi privilegiati al sito web.

Alcuni benefici, nella fattispecie la cartella con l'incisione d'autore,  sono esclusi per i soci che  esercitano l'opzione di acquisto di servizi del solo “pacchetto base”.

Tenuto conto della necessità di incentivare l'investimento dei soci nel tempo dedicato alle iniziative dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà deliberare, alla conclusione di ogni esercizio, che quei soci che si siano individualmente distinti, nel corso dell'anno, nella fattiva realizzazione dei progetti deliberati dall'Assemblea o ne abbiano proposti ed attuati altri – approvati dal Consiglio – ricevano in omaggio la cartella con l'incisione indipendentemente dal versamento della quota che dà diritto al “pacchetto base” o al “pacchetto completo” di servizi.

Entrate dell’Associazione

Articolo 6

Le entrate dell’Associazione constano di:

  1. diritti di iscrizione e quote associative; l’ammontare delle varie quote è fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo;
  2. donazioni ed apporti di beni mobili ed immobili;
  3. eventuali sovvenzioni;
  4. ogni tipo di contributo legalmente autorizzato.

 

Responsabilità del Consiglio Direttivo e dei soci

 

Articolo 7

Nel gestire il proprio patrimonio, l'Associazione deve evitare pratiche speculative; avrà cura di salvaguardare anno dopo anno l'equilibrio economico- finanziario, verificando la quantità dei fondi disponibili per le iniziative da programmare, tenuto conto delle entrate previste e dei propri beni. Il Consiglio Direttivo è responsabile nei limiti del capitale sociale dell'Associazione; i soci non possono in alcun caso essere ritenuti responsabili, né individualmente, né solidalmente, degli impegni assunti dal Consiglio Direttivo; inoltre nessun socio può avanzare diritti nei confronti dei beni dell'Associazione, di qualsiasi natura essi siano.

 

Rendiconto economico e finanziario

Articolo 8

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio trascorso e  il bilancio economico preventivo per l’anno a venire.

Il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro la fine del mese di giugno.

Contabilità

Articolo 9

I conti dell’Associazione sono tenuti ed aggiornati con modalità conformi a norme di buona prassi contabile che permettano di rilevare i costi e i ricavi, i debiti e i crediti dell’Associazione.

Avanzi e disavanzi di gestione

Articolo 10

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Fondo di riserva

Articolo 11

L’Associazione ha facoltà di costituire un fondo di riserva, allo scopo di far fronte alle obbligazioni di ogni sorta che possa essere chiamata a contrarre nell’esercizio delle proprie attività, ed al tempo stesso, al fine di assicurare la propria durata. I procedimenti che regolano il funzionamento e l’approvvigionamento del fondo di riserva vengono fissati dal Consiglio Direttivo.

Organi sociali

Articolo 12

Gli organi sociali, oltre l’Assemblea generale dei soci, sono di due specie: elettivi e di nomina.

Organi elettivi: Vi è un solo organo elettivo, il Consiglio Direttivo, cui possono accedere tutti i soci.

Organi di nomina: Sono organi di nomina: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Segretario operativo, le Commissioni permanenti di studio e le Commissioni, Comitati, gruppi di studio di lavoro od organizzazioni di carattere temporaneo.

Gli organi di nomina sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Assemblea

Articolo 13

L’Assemblea generale dei soci viene convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale stabilita al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L’Assemblea generale ordinaria, convocata mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione almeno 30 giorni prima della data prevista per l’assemblea deve ritenersi valida, qualunque sia il numero dei partecipanti. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno.

La convocazione può essere inviata anche per iscritto, tramite email, lettera, fax.

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccezione fatta per le materie riservate dallo Statuto all’assemblea straordinaria come al successivo articolo 14.

Qualora l’intero Consiglio Direttivo sia dimissionario, l’Assemblea viene convocata come ultimo atto dal Presidente dimissionario o dal Segretario.

Articolo 14

In via straordinaria, l’Assemblea generale può essere convocata dal Presidente del Consiglio, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, hanno diritto di voto i soci in regola con i pagamenti delle quote associative.

La materia demandata specificamente all’Assemblea straordinaria riguarda le modifiche statutarie, l’anticipato scioglimento dell’Associazione, l’anticipata scadenza di cariche sociali e la conseguente nomina dei membri degli organi sociali decaduti.

Articolo 15

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, computando i voti dei soci presenti, secondo il principio di un voto per ogni socio. Non è ammessa l’opzione di delega.

Non è ammesso il voto per corrispondenza, dal momento che l’atto costitutivo non prevede tale modalità di voto ai sensi dell'Articolo 2532, ultimo comma, del codice civile.

Consiglio Direttivo

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali e per la realizzazione dei programmi di lavoro di massima stabiliti dall’assemblea, come da bilancio di previsione approvato. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  1. attuare le decisioni dell’Assemblea;
  2. predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  3. formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  4. elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  5. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  6. stabilire i benefici spettanti ai soci in ragione della loro iscrizione all'Associazione;
  7. stabilire gli importi delle quote annuali dei soci.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale da pubblicare sul Sito Web dell’Associazione, nell’area riservata ai soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dall’Assemblea esclusivamente tra i soci. I membri durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e nomina, tra i soci, il Tesoriere e il Segretario operativo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di più della metà dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto preveda diversamente.

Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere dal Presidente, senza diritto di voto, soci e non soci esperti nelle varie questioni di volta in volta trattate.

Per i provvedimenti di straordinaria amministrazione è richiesta la presenza ed il voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in riunione ordinaria almeno una volta all’anno, nel corso del primo semestre; inoltre, in riunione straordinaria, ogni volta che viene convocato dal Presidente oppure da almeno 2 (due) dei suoi componenti su richiesta motivata e scritta al Presidente, oppure su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo può deliberare anche per via telematica, tramite scambio di messaggi di posta elettronica. Le delibere del Consiglio, per essere valide, devono essere verbalizzate e il verbale della delibera esplicitamente accettato da almeno due terzi dei membri del Consiglio.

Articolo 17

I membri del Consiglio, qualora non intervengano con frequenza e regolarità alle riunioni, senza giustificato motivo, devono essere dichiarati decaduti dal Presidente e sostituiti dal Presidente stesso con la nomina di altri membri che durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

In caso di dimissioni del Presidente, i membri del Consiglio provvederanno alla nomina integrando il numero di Consiglieri, qualora questo sia venuto meno.

Il Presidente resterà in carica sino alla scadenza del periodo di carica dell’organo sociale.

Articolo 18

 

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di 2/3 (due terzi).

Il Presidente rappresenta l’Associazione, ne ha la firma sociale ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Dura in carica due anni e non può essere rieletto per più di due volte consecutive, restando quindi in carica per non più di quattro esercizi successivi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Per le operazioni di carattere economico e finanziario, la firma può, con delibera consigliare, essere concessa anche a due membri del Consiglio, congiuntamente tra loro.

La firma della corrispondenza ordinaria, esclusa quella relativa ad impegni finanziari, può essere delegata al Tesoriere e, per la corrispondenza relativa alle commissioni, sezioni, gruppi di studio od organizzativi anche al socio che la presiede.

Commissioni

Articolo 19

L’istituzione delle Commissioni permanenti e temporanee di studio e la nomina del relativo coordinatore sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Fusione

Articolo 20

In caso di fusione con un’associazione simile che persegua scopi affini e non lucrativi, l’Associazione apporta la totalità del proprio patrimonio attivo e passivo.

Liquidazione

Articolo 21

L’Associazione può essere sciolta solamente a seguito di delibera presa con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti all’Assemblea, che includa il voto favorevole del Presidente.

In caso di scioglimento o di liquidazione, per una qualunque causa, il liquidatore incaricato dall’Assemblea deve procedere al ricupero dei crediti e al pagamento dei debiti; egli provvede a versare l’attivo netto ad una o più associazioni che abbiano finalità analoghe a a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della L. n. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso, il saldo attivo può essere corrisposto ad uno qualsiasi dei soci, o suddiviso tra di essi.

Regolamento Interno

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento interno, allo scopo di precisare ed ampliare alcune disposizioni contenute nello Statuto, la loro attuazione, nonché i principi di funzionamento interno all’Associazione. Detto regolamento viene automaticamente accettato da ogni socio all’atto dell’iscrizione.